Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Al fine di realizzare, nella stagione invernale 1979-80, una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, è disciplinato dal presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliere dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.
Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici. (2) (3)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 2
#Comma 1
zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400 zona;
D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
II valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune e riportato nella tabella allegata.
Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno.
Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento. (2) (3)
Comma 2
Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1981, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178".
Comma 3
La L. 22 dicembre 1981, n. 775 ha disposto (con l'art. unico) che l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prorogata fino al 15 aprile 1982.
Comma 4
Il D.L. 21 ottobre 1982, n. 770, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1982, n. 924, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 3
#Comma 1
zona A: dal 1 dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;
zona B: dal 1 dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;
zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;
zona D: dal 1 novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;
zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;
zona F: nessuna limitazione.
È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. (2) (3)
Comma 2
Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1981, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178".
Comma 3
La L. 22 dicembre 1981, n. 775 ha disposto (con l'art. unico) che l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prorogata fino al 15 aprile 1982.
Comma 4
Il D.L. 21 ottobre 1982, n. 770, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1982, n. 924, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 4
#Comma 1
Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore
Comma 2
Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.
Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'art. 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonchè per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione
combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non e mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigillabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'art. 3 con le eventuali modifiche di cui all'art. 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato.
I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'art. 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.
Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purchè corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'art. 3. (2) (3)
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Art. 5
#Comma 1
In deroga a quanto previsto dall'art. 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.
Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche. (2) (3)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 6
#Comma 1
In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'art. 1, l'amministratore e, dove questi manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'art. 3;
b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.
Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonchè alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1 ottobre 1979.
Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma 6 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.
La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.
Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. (2) (3)
Comma 2
Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1981, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178".
Comma 3
La L. 22 dicembre 1981, n. 775 ha disposto (con l'art. unico) che l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prorogata fino al 15 aprile 1982.
Comma 4
Il D.L. 21 ottobre 1982, n. 770, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1982, n. 924, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1981, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178".
Comma 3
La L. 22 dicembre 1981, n. 775 ha disposto (con l'art. unico) che l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prorogata fino al 15 aprile 1982.
Comma 4
Il D.L. 21 ottobre 1982, n. 770, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1982, n. 924, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 8
#Comma 1
Le somme sono erogate sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale per i prezzi relativamente alle maggiori importazioni di gasolio effettuate dopo il 15 settembre 1979 ed entro il 31 gennaio 1980 e alle importazioni di gas petrolio liquefatto effettuate dopo il 15 novembre 1979 ed entro il 31 marzo 1980. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare dei 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale per i prezzi del 27 luglio 1979.
Per le finalità di cui ai commi precedenti resta confermata l'autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato: "Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi".
Art. 9
#Comma 1
Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
c) l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, così come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9".
Art. 11
#Comma 1
Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.
Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonchè dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove e situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.
Per l'adempimento delle finalità di cui al precedente comma, i comuni possono avvalersi anche dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali addetti ai controlli di sicurezza degli stessi impianti. (2) (3)
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Art. 12
#Comma 1
Il rimborso spese spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e il rimborso spese spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.
La relativa spesa e imputata al cap. 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.
Art. 13
#Comma 1
La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 negli anni finanziari 1979 e 1980, e assicurata mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.
Art. 14
#Comma 1
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fissa ogni anno il contingente minimo di carburante da riservare all'esclusivo esercizio dell'attività agricola e della pesca.
Art. 15
#Comma 1
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5.
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marco 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 19