Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178;
Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, ed in attesa di una più organica disciplina della materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 gennaio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonchè nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.
Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FORLANI - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 35
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981
Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 35