DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e f

Numero 17 Anno 2026 GU 12.02.2026 Codice 26G00033

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-03;17

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Comma 2

All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;
e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessita' di condurre uno stile di vita sano;
f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacita' decisionali;
g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».


Art. 2

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Comma 1

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Comma 2

All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».


Art. 3

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Comma 1

Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Comma 2

All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.