All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;
e) la capacita' di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessita' di condurre uno stile di vita sano;
f) la capacita' di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacita' decisionali;
g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica all'articolo 38, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;
f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.».
Art. 3
#Comma 1
Modifica all'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'articolo 50, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilita' seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche;
f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonche' le competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilita' adeguate relative alla sanita' pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilita' adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.».
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Comma 2
All'allegato V al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato A
#Comma 1
Modiche all'allegato V del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206
1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la sezione V.2 e' modificata come segue:
il punto 5.2.1 e' sostituito dal seguente:
«5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale
Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:
A. Insegnamento teorico
a) Assistenza infermieristica:
Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona
Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca
b) Scienze di base della salute:
Anatomia e fisiologia
Patologia
Batteriologia, virologia e parassitologia
Biofisica, biochimica e radiologia
Dietetica
Igiene:
profilassi
educazione sanitaria
Farmacologia
c) Scienze sociali:
Sociologia
Psicologia
Principi di amministrazione e di gestione
Principi di insegnamento
Legislazioni sociale e sanitaria
Aspetti giuridici della professione
d) Scienza e tecnologia:
Sanita' elettronica
B. Insegnamento clinico
Assistenza infermieristica in materia di:
medicina generale e specializzazioni mediche
chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
puericultura e pediatria
igiene assistenza alla madre e al neonato
igiene mentale e psichiatria
assistenza alle persone anziane e geriatria
assistenza infermieristica nelle comunita'
approccio incentrato sulla persona
Scienza e tecnologia:
Sanita' elettronica
L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;
b) la sezione V.3. e' modificata nel modo che segue:
il punto 5.3.1 e' sostituito dal seguente:
«5.3.1. Programma di studi per gli odontoiatri
Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o piu' di tali materie puo' essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.
A. Materie di base
Chimica
Fisica
Biologia, genetica e medicina rigenerativa
B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali
Anatomia
Embriologia
Istologia, compresa la citologia
Fisiologia
Biochimica (o chimica fisiologica)
Anatomia patologica
Patologia generale
Farmacologia
Microbiologia
Igiene
Profilassi e sanita' pubblica odontoiatrica
Radiologia
Fisioterapia
Chirurgia generale
Medicina interna, compresa la pediatria
Otorinolaringoiatria
Dermatologia e venereologia
Psicologia generale - psicopatologia - neuropatologia
Anestesia
Immunologia
C. Materie specificamente odontostomatologiche
Protesi dentaria
Materiali dentari
Odontoiatria conservatrice
Odontoiatria preventiva
Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
Chirurgia speciale
Patologia speciale
Clinica odontostomatologica
Pedodonzia
Ortodonzia
Parodontologia
Radiologia odontologica
Occlusione dentale e funzione masticatrice
Gestione di uno studio dentistico, professionalita', etica e legislazione
Aspetti sociali della prassi odontologica
Gerodontologia
Impiantologia orale
Assistenza collaborativa interprofessionale
Tecnologia digitale in odontoiatria»;
c) La sezione V.6. e' modificata nel modo che segue:
il punto 5.6.1 e' sostituito dal seguente:
«5.6.1. Programma di studi per i farmacisti
Biologia vegetale e animale
Fisica
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Analisi chimiche
Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
Biochimica generale e applicata (medica)
Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia;
Terminologia medica
Microbiologia
Farmacologia e farmacoterapia
Tecnologia farmaceutica
Tecnologia biofarmaceutica
Tossicologia
Farmacognosia
Legislazione e, se del caso, deontologia
Genetica e farmacogenomica
Immunologia
Farmacia clinica
Assistenza farmaceutica
Farmacia sociale
Sanita' pubblica, compresa l'epidemiologia
Pratica farmaceutica
Farmacoeconomia
La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».