DECRETO LEGISLATIVO

Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. (25G00192)

Numero 184 Anno 2025 GU 10.12.2025 Codice 25G00192

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.


Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12.
Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attivita' istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonche' agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresi', esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19.


La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione.


In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse.


Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l'incentivo e' concesso previa positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.


Art. 3

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Comma 1

Servizi per la semplificazione degli incentivi

Comma 2

In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicita' e della uniformita' delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma «Incentivi.gov.it» rendono disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attivita' previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilita' per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi.


I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nonche' pubblicati nei siti internet del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo definiscono, altresi', le modalita' di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera dd), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Agli oneri derivanti dalle attivita' di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.


Comma 3

Capo II - Della programmazione degli incentivi e del coordinamento istituzionale

Art. 4

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Comma 1

Programma degli incentivi

Comma 2

Il Programma degli incentivi e' modificabile successivamente alla sua adozione in ragione dell'effettivo andamento degli incentivi, ovvero nei casi di sopravvenute esigenze di finanza pubblica o del verificarsi di situazioni contingenti e straordinarie non prevedibili alla data dell'originaria programmazione, nonche' dell'intervento di nuove pertinenti disposizioni legislative.


Il modello di Programma degli incentivi e' reso disponibile nel sistema Incentivi Italia. Le amministrazioni responsabili redigono e aggiornano il Programma di competenza attraverso il medesimo sistema Incentivi Italia, che assicura la pubblicita' di tutti i Programmi predisposti.


Le amministrazioni responsabili regionali, nell'ambito della definizione delle proprie politiche in materia di incentivi alle imprese e, in particolare, della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possono tenere conto della programmazione delle altre amministrazioni responsabili, in funzione del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Le amministrazioni responsabili regionali condividono la ricognizione degli incentivi di cui alle proprie politiche con le altre amministrazioni responsabili e ne garantiscono la pubblicita' tramite il sistema Incentivi Italia e nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi di cui all'articolo 5. Il format per la ricognizione degli incentivi regionali e' adottato con il decreto di cui al comma 4.


Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici in materia di incentivi, in esito alla condivisione di cui al comma 6 e del raccordo operato nell'ambito del Tavolo permanente degli incentivi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b).


Resta ferma l'autonomia delle amministrazioni responsabili regionali nell'individuazione di incentivi di propria competenza destinati alle imprese del proprio territorio.


Art. 5

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Comma 1

Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali

Comma 2

Al fine di assicurare l'adeguato coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito il Tavolo permanente degli incentivi, costituente una sede stabile di confronto alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


Il Tavolo e' convocato dal Ministero delle imprese e del made in Italy almeno due volte l'anno e, in particolare, successivamente alla manovra di bilancio, e, comunque, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per il consolidamento degli indirizzi per i Programmi degli incentivi da adottare nell'anno in corso, ed entro il 31 luglio di ciascun anno, per l'avvio delle attivita' di programmazione, anche finanziaria, funzionali all'adozione dei Programmi della successiva annualita'. Il Tavolo e', altresi', convocato in tutti gli altri casi nei quali emerga una concreta esigenza di coordinamento e confronto, anche su istanza delle amministrazioni interessate.


Per lo svolgimento delle proprie funzioni, le riunioni di cui al comma 3 sono preparate dal previo svolgimento di uno o piu' tavoli tecnici di lavoro, convocati anche per l'approfondimento di specifiche tematiche e composti da rappresentanti delle amministrazioni responsabili partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura lo svolgimento degli adempimenti strumentali, preliminari e conseguenti, alle riunioni tecniche e del Tavolo permanente degli incentivi e ogni altro adempimento necessario per il regolare funzionamento dello stesso.


Alle riunioni del Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie possono essere chiamati a partecipare, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti di amministrazioni e associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o soggetti interessati ovvero esperti negli ambiti di volta in volta oggetto di confronto.


Ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente degli incentivi e alle riunioni tecniche preparatorie non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.


Comma 3

Capo III - Dell'attuazione degli incentivi

Art. 6

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Comma 1

Bando-tipo

Comma 2

Per l'uniforme disciplina degli elementi di cui al comma 1, nel rispetto delle pertinenti disposizioni specifiche dettate dai successivi articoli del presente codice e delle altre disposizioni vigenti in materia di incentivi, i bandi sono redatti in conformita' al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. E' fatta salva la possibilita' di derogare esclusivamente a disposizioni del medesimo bando-tipo, non compatibili con le caratteristiche e le finalita' dell'incentivo.


Al fine di agevolare l'attivita' di predisposizione dei bandi secondo i contenuti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni responsabili possono usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi reso progressivamente disponibile nell'ambito del sistema Incentivi Italia ai sensi dell'articolo 3.


Art. 7

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Comma 1

Criteri per gli affidamenti di attivita' del ciclo di vita dell'incentivo


Per lo svolgimento di tutte o di parte delle attivita' previste nel ciclo di vita dell'incentivo, ivi inclusa la progettazione degli incentivi, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi di enti in house o di societa' o enti selezionati tramite procedure di gara ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi in relazione allo svolgimento delle attivita' predette.


In assenza di diversa indicazione da parte della legge che istituisce l'incentivo ovvero del bando e nel rispetto di eventuali limiti previsti in relazione alla fonte di copertura finanziaria dell'incentivo, anche derivanti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di fondi strutturali, gli oneri derivanti dagli affidamenti di cui al comma 1 sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziate per l'incentivo.


Per la valutazione o l'analisi di aspetti specialistici nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'incentivo, l'amministrazione responsabile puo' avvalersi, altresi', di esperti prescelti da appositi elenchi aperti a tutti gli interessati, ovvero di universita' o enti pubblici o privati di ricerca, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2. In caso di ricorso ai predetti elenchi, gli esperti sono selezionati sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza e la rotazione degli incarichi, nonche' la verifica della insussistenza di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e imparzialita'.


Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, apposite linee guida alle quali le amministrazione responsabili centrali si attengono per la determinazione della misura massima degli oneri per gli affidamenti previsti ai sensi dei commi 1 e 2 e per le attivita' di cui al comma 4, anche attraverso l'elaborazione di sistemi algoritmici di ponderazione degli elementi previsti al comma 3 e tenendo conto delle percentuali massime previste nell'ambito della disciplina dell'Unione europea dei fondi strutturali per gli oneri di assistenza tecnica. Nelle more dell'adozione delle linee guida si applica una percentuale fino al 2 per cento ai sensi del primo periodo.


Resta ferma la possibilita' per l'amministrazione responsabile di concludere accordi di collaborazione o di instaurare forme di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Gli eventuali oneri derivanti dalle predette collaborazioni sono posti a carico delle medesime risorse di cui al comma 2.


Per gli incentivi a titolarita' delle regioni o degli enti locali, le disposizioni relative alla copertura degli oneri di cui ai commi 2, 4 e 6 si applicano qualora compatibili con i principi e le procedure del rispettivo ordinamento contabile.


Art. 8

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Comma 1

Elementi premianti e riserve specifiche

Comma 2

L'applicazione di uno o piu' degli elementi premianti di cui al comma 1 puo' essere esclusa se non congrua con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.


Qualora, sulla base delle disposizioni del bando, il possesso del requisito sia oggetto di dichiarazioni rese dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dai controlli del soggetto competente emerga la non veridicita' delle medesime dichiarazioni, il proponente decade dal vantaggio conseguito; nel caso in cui il possesso dell'elemento premiante, in relazione alle risorse disponibili e al sistema di premialita' previsto, sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, il soggetto competente dispone la revoca dell'intera agevolazione concessa. Restano fermi gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 76 del predetto decreto per i casi di dichiarazioni mendaci.


Ferma restando la condizione di congruita' con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo e tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese di minori dimensioni, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun incentivo, alle PMI e' riservata una quota minima del 60 per cento delle predette risorse, di cui almeno il 25 per cento e' destinato alle micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi ove ammessi ai sensi dell'articolo 10.


Nella definizione degli incentivi, l'amministrazione responsabile puo' individuare specifiche premialita' ovvero riserve, ulteriori rispetto a quelle previste ai sensi dei commi 1 e 5, in favore di iniziative o soggetti rientranti in particolari categorie preventivamente individuate o in possesso di determinati requisiti o certificazioni, secondo quanto previsto dal bando, anche al fine di assicurare coerenza rispetto alla normativa di riferimento dell'incentivo nonche' ai documenti di programmazione di ciascuna amministrazione e alle programmazioni europee.


Art. 10

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Comma 1

Partecipazione del lavoratore autonomo

Comma 2

Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalita' e le caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non e' richiesto per l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificita' dell'incentivo e che possono ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente codice in quanto compatibili.


Art. 11

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Comma 1

Operazioni agevolabili e spese ammissibili

Comma 2

La tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare delle agevolazioni o i presupposti oggettivi dell'agevolazione sono individuati per ciascun incentivo e disciplinati nel bando in coerenza con le finalita' e con gli specifici obiettivi perseguiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla natura della fonte di finanziamento utilizzata nonche' dalla normativa nazionale ed europea applicabile.


Per gli incentivi adottati nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, resta ferma l'applicazione delle specifiche disposizioni in materia di ammissibilita' della spesa previste dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.


Successivamente all'entrata in funzione del pertinente protocollo adottato ai sensi dell'articolo 3, al fine di uniformare e standardizzare i riferimenti utili alla individuazione e al controllo delle spese, le tipologie di spesa oggetto della disciplina dei bandi sono definite anche avvalendosi di una specifica classificazione, ordinata per codici e nomenclatura delle voci di spesa, resa disponibile dal sistema Incentivi Italia.


Art. 12

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Comma 1

Agevolazioni concedibili

Comma 2

Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformita' con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalita' dell'incentivo.


Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il relativo importo e' definito nel rispetto delle intensita' massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in piu' quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e' indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa.


Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilita' o meno di cumulo di piu' agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonche' di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni.


Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, e' comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione e' pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.


Art. 13

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Comma 1

Procedure e modalita' di accesso


Le procedure di accesso sono in ogni caso definite, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei proponenti e di contenimento dei tempi istruttori, favorendo l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


Ai fini di cui al comma 3, i soggetti competenti sviluppano servizi di accesso digitale per la compilazione guidata e l'accoglienza delle istanze di accesso, per l'acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, per il monitoraggio e la rendicontazione, nonche' per la comunicazione con i proponenti, implementando l'utilizzo di piattaforme a cio' funzionali, ovvero, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzano il sistema Incentivi Italia ai sensi del comma 6. Le piattaforme di cui al primo periodo sono concepite secondo i criteri di interoperabilita' di cui all'articolo 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche per favorire l'acquisizione d'ufficio di documenti e informazioni gia' disponibili presso altri pubblici sistemi informativi. E' fatta salva la possibilita' di ricorso, in considerazione delle specificita' degli incentivi e delle caratteristiche dell'utenza, ad alternativi canali digitali, inclusa la trasmissione per posta elettronica certificata.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie oggetto di programmazione rispetto agli obiettivi socioeconomici perseguiti, le soluzioni procedurali e tecniche sviluppate ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi del presente articolo sono improntate a ridurre il rischio che l'assegnazione delle risorse disponibili per gli incentivi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza.


Art. 14

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Comma 1

Soccorso istruttorio

Comma 2

Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria e' svolta sulla base della documentazione agli atti.


Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarita' che rendono incerta l'identita' del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attivita' istruttoria e la cui produzione e' richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilita' dell'istanza.
Non e', altresi', sanabile ed e' causa di inammissibilita' della domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalita' difformi da quelle previste dal medesimo bando.


Art. 15

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Comma 1

Procedure e modalita' di erogazione


Le modalita' di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione agevolata.


L'erogazione dei contributi a fondo perduto in conto impianti, in conto capitale e diretti alla spesa sono effettuate dal soggetto competente, fatte salve particolari caratteristiche dell'incentivo definite dal bando, in una o piu' quote ed in tal caso per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposite garanzie fideiussorie o assicurative d'importo pari almeno alla somma da erogare, salvo diversi strumenti di garanzia per le anticipazioni previsti dal bando, anche ricorrendo alla costituzione di specifici fondi operanti per tali fini resi disponibili dall'amministrazione responsabile. Dall'ultima erogazione o da ciascuna delle singole erogazioni puo' essere trattenuto un importo delle agevolazioni concesse, che e' erogato successivamente al completamento dei controlli relativi alla corretta realizzazione dell'operazione finanziata.


L'erogazione del finanziamento agevolato puo' avvenire in piu' quote ovvero in un'unica soluzione. Per gli incentivi che prevedono la realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione segue le modalita', in quanto compatibili, previste per i contributi di cui al comma 2, fatta salva la possibilita' di erogazioni svincolate dall'avanzamento contabile dell'iniziativa a fronte di idonee forme di garanzia ovvero delle specifiche disposizioni previste dal bando.
Ciascuna amministrazione responsabile determina le caratteristiche e le modalita' di rimborso del finanziamento.


I contributi a fondo perduto in conto interessi, calcolati e corrisposti a fronte di un finanziamento accordato, a condizioni definite dalle parti, al beneficiario da parte di un soggetto abilitato all'esercizio dell'attivita' di credito, sono erogati in piu' quote, tenendo conto delle rate di ammortamento pagate dal beneficiario, o in un'unica soluzione di pagamento, direttamente al beneficiario. E' fatta salva la possibilita' per l'amministrazione responsabile di definire specifiche caratteristiche del finanziamento, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei tassi massimi d'interesse, nonche' per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, anche attraverso meccanismi di adesione dei soggetti eroganti il finanziamento a sistemi convenzionali previsti dal bando.


Le agevolazioni in forma di garanzia su operazioni finanziarie sono concesse a fronte di finanziamenti e operazioni finanziarie aventi le caratteristiche predefinite dal bando, che stabilisce, altresi', le condizioni per l'istanza di attivazione della garanzia in caso di inadempimento del beneficiario finale garantito.


Gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese sono attuati attraverso investimenti diretti o indiretti nel capitale di imprese aventi caratteristiche predeterminate in funzione degli obiettivi dell'incentivo, effettuati a condizioni di mercato ovvero ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato prevista per tali agevolazioni e possono assumere la forma di investimenti in equity e quasi equity, secondo quanto definito dal bando e dalla disciplina di riferimento dei veicoli di investimento prescelti.


Le agevolazioni fiscali e le agevolazioni contributive sono fruite secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19.


Per le agevolazioni riconosciute a fronte della realizzazione di un programma di spesa, l'erogazione, fatti salvi i casi di erogazione a titolo di anticipazione o comunque svincolata dell'avanzamento contabile dell'iniziativa, e' subordinata alla rendicontazione delle spese, che sono computate e documentate dal beneficiario secondo le disposizioni del bando, ferme restando le condizioni di ammissibilita' della spesa previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. Le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, fatti salvi i casi di rendicontazione a costi semplificati. Nei limiti di quanto consentito dalle specificita' dell'incentivo e della relativa fonte di finanziamento, nonche' della disciplina europea in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, l'amministrazione responsabile favorisce il ricorso a opzioni semplificate di costo. E' fatta salva la possibilita' di definire nel bando ulteriori modalita' di rendicontazione in funzione delle particolari caratteristiche dell'incentivo e nel rispetto della normativa di riferimento.


Ai sensi dell'articolo 3, il sistema Incentivi Italia abilita progressivamente servizi, atti ad agevolare le verifiche di ammissibilita' dei costi e del cumulo delle agevolazioni.


L'erogazione e', in ogni caso, subordinata all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 18, comma 4.


Art. 16

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Comma 1

Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi

Comma 2

Fatto salvo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'avvio della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 1 comunicano preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere a delocalizzazione. La comunicazione deve precedere di almeno novanta giorni, ovvero centottanta giorni nel caso di grandi imprese, l'avvio dell'operazione di delocalizzazione. In assenza di tale comunicazione, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all'unita' produttiva interessata dall'operazione di delocalizzazione.


Le imprese di cui al comma 1, lettera b), per le quali sia stata accertata la decadenza non possono accedere, per i successivi cinque anni, ovvero dieci anni in caso di grandi imprese, decorrenti dalla data dell'operazione di delocalizzazione, ad altri incentivi di cui al presente codice.


Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalle norme dell'Unione europea o dai trattati internazionali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in piu' siti facenti capo alla medesima impresa.


Ferma restando la disciplina speciale del singolo incentivo fiscale o contributivo, la decadenza e il divieto di accesso agli incentivi, nonche' le sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano anche qualora, all'esito della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge n. 234 del 2021, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 1, comma 225, della medesima legge cessi definitivamente l'attivita' produttiva o una parte significativa della stessa, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'anno precedente in relazione all'unita' produttiva oggetto della chiusura. In tali casi, la decadenza comporta per lo stesso datore di lavoro l'obbligo di restituzione dell'importo degli incentivi, di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o dei ridimensionamenti di attivita', percepiti nei dieci anni antecedenti la data di avvio della procedura medesima. Il divieto di accesso agli incentivi decorre dalla medesima data.


Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 5, in caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unita' produttiva o all'attivita' interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo.


Le somme rivenienti dalla irrogazione, da parte delle amministrazioni responsabili centrali, delle sanzioni previste dal presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alle stesse amministrazioni e integrano le disponibilita' dell'incentivo, anche per essere destinate, ove possibile, al finanziamento di interventi di sostegno alla reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalle operazioni di delocalizzazione o di cessazione dell'attivita'. In caso di somme rivenienti da sanzioni irrogate dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.


Art. 17

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Comma 1

Revoche

Comma 2

Fatta salva la disciplina delle attivita' di recupero prevista per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi dalla normativa di settore, gli atti di revoca dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche dipendenti dall'intervento di una causa di decadenza, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo.


La revoca puo' essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, secondo quanto definito dal bando.


La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. In caso di finanziamento agevolato, qualora il beneficiario abbia gia' avviato il piano di rimborso, e' dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate gia' rimborsate. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 2, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali ai sensi dell'articolo 16, il predetto tasso e' maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.


In caso di revoca disposta da un'amministrazione responsabile centrale, le somme restituite ai sensi del comma 4, salvo diversa previsione del bando, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, alla stessa amministrazione e vanno a incrementare, ove possibile, le disponibilita' dell'incentivo interessato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, rispetto alla destinazione delle risorse rivenienti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 2 del predetto articolo. In caso di revoca disposta dalle regioni e dagli enti locali, si applicano le procedure del rispettivo ordinamento contabile.


I crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni previste dal presente codice sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
L'amministrazione responsabile, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse.


Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fatti salvi i termini eventualmente previsti dalla disciplina di settore per il recupero degli incentivi fiscali e gli incentivi contributivi, l'atto di revoca puo' essere adottato entro il termine ordinario di prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, decorrente dalla data in cui la causa di revoca e' rilevabile.


Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto e' soddisfatto in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro credito.


Art. 18

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Comma 1

Controlli

Comma 2

Per l'effettuazione degli accertamenti d'ufficio di cui all'articolo 43 del decreto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli di cui all'articolo 71 del medesimo testo unico sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento, il soggetto competente provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica. Resta ferma la possibilita' di stipulare protocolli tra le amministrazioni responsabili e gli enti competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge delega, volti a consentire il rilascio accelerato dei documenti certificativi, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche.


In assenza di diversa specifica disciplina del bando, gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 e le verifiche sulle informazioni e sui dati acquisiti dall'impresa interessata possono essere svolti, anche su un campione di operazioni proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, in ogni fase del procedimento, e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicita', ferma restando la necessita' di garantire la conformita' con gli eventuali oneri di controllo derivanti dalla fonte di finanziamento dell'incentivo e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.


Restano ferme le condizioni e le procedure che regolano l'acquisizione del DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Oltre ai controlli previsti dal presente articolo, in assenza di specifica diversa disposizione stabilita dal bando, il soggetto competente puo', in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonche' lo stato di attuazione delle operazioni finanziate. Gli oneri per le predette attivita', ove non diversamente disposto e ove compatibile con la fonte finanziaria di copertura delle agevolazioni, sono posti a carico della dotazione di risorse disponibile per il bando.


Art. 19

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Comma 1

Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi

Comma 2

Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attivita' istruttoria valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, si applica la disciplina di cui al presente codice, ferme restando le modalita' di fruizione, di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonche' le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla disciplina di settore.


Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, e' comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati di cui al presente comma, necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I crediti di imposta di cui al presente comma sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative. I predetti provvedimenti definiscono le attivita' di monitoraggio nonche' le ulteriori istruzioni operative e i chiarimenti occorrenti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina di settore per quanto riguarda l'attivita' di controllo e di recupero, nonche' le conseguenze ulteriori per l'illegittima fruizione.


Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l'Autorita' responsabile, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA.


Agli incentivi contributivi la disciplina di cui al presente capo si applica limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 16 e la relativa attuazione resta soggetta alla disciplina di settore. Agli incentivi di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni relative al Programma degli incentivi di cui all'articolo 4. Ad essi si applicano le disposizioni degli altri capi del presente codice.


Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili.
E' fatta salva la disciplina speciale definita dalle disposizioni normative che regolano l'incentivo.


Comma 3

Capo IV - Della valutazione, del monitoraggio e della informazione e pubblicità

Art. 20

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Comma 1

Monitoraggio degli incentivi

Comma 2

Il monitoraggio delle agevolazioni e' effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformita' ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicita' dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo ed e' basato sul codice unico di progetto (CUP), che identifica in modo univoco ogni agevolazione. Il CUP e' riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo.


Il CUP e' assegnato a ciascuna istanza di accesso all'agevolazione accettata dal sistema del soggetto competente ed e' comunicato al proponente con la ricevuta di avvenuta ricezione della stessa istanza. I CUP relativi alle agevolazioni non concesse sono eliminati su comunicazione del soggetto gestore competente.


Quanto previsto al comma 2, primo periodo, costituisce requisito tecnico necessario per la selezione di cui all'articolo 7, comma 1.


Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definite le disposizioni attuative del presente articolo. Le predette modalita' sono definite anche al fine di rafforzare l'efficacia delle attivita' di controllo sui titoli di spesa nonche' di assicurare una riduzione delle attivita' dei beneficiari delle agevolazioni nella gestione delle rendicontazioni e di evitare duplicazioni di richieste di dati, individuando le funzionalita' e i meccanismi di interoperabilita' delle piattaforme e dei sistemi di gestione degli incentivi di cui all'articolo 13, commi 4 e 6, necessari a tali finalita', coerenti con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli con essi interoperabili.


Art. 21

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Comma 1

Valutazione degli incentivi

Comma 2

Al fine di assicurare un processo decisionale basato su evidenze e di rafforzare la capacita' di programmazione e revisione della spesa, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo in materia di programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante, di valutazione in itinere e di valutazione ex post. La valutazione in itinere ed ex post e' svolta in modo continuativo e sistematico, secondo un programma pluriennale aggiornato periodicamente.


Le valutazioni sono condotte secondo modalita' che garantiscano autonomia e indipendenza, assicurando la pubblicita' dei risultati.


La selezione degli incentivi, o dell'insieme di incentivi accomunati da legami settoriali, territoriali, o tematici, oggetto di valutazione, tiene conto della loro rilevanza sociale, economica o ambientale, dell'entita' della spesa interessata, della rilevanza conoscitiva dei risultati della valutazione e delle necessita' di coordinamento con altre valutazioni o indagini aventi il medesimo oggetto. Gli incentivi non oggetto di valutazione sono comunque oggetto di monitoraggio sulla base delle disposizioni contenute nei bandi, secondo quanto previsto all'articolo 20.


Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell'ambito dei bandi e favorendo, ove possibile, l'utilizzo di appositi sistemi informativi.


La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attivita' di valutazione e' operata nell'ambito dell'attivita' di programmazione degli incentivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).


Art. 22

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Comma 1

Conoscibilita', pubblicita' e trasparenza degli incentivi


Le amministrazioni responsabili centrali definiscono ulteriori iniziative per la comunicazione degli interventi di propria competenza, coinvolgendo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa, le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e azioni di accompagnamento all'accesso ai medesimi incentivi da parte del numero piu' ampio possibile delle imprese potenzialmente beneficiarie.


Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge delega, ai fini di pubblicita' legale, le amministrazioni responsabili provvedono alla pubblicazione dei bandi nei propri siti internet istituzionali e alla pubblicazione delle relative informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it». Nella Gazzetta Ufficiale ovvero, nel caso di amministrazioni responsabili regionali o provinciali, nel Bollettino Ufficiale regionale ovvero provinciale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli incentivi, nonche' avvisi sulle relative modificazioni.


Gli atti di concessione degli incentivi sono soggetti alla pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applicano, altresi', gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Sono esclusi da entrambi i predetti obblighi di pubblicazione gli atti riferiti ad aiuti registrati nel RNA, rispetto ai quali la registrazione nel medesimo registro, nelle forme previste dalla disciplina che regola lo stesso registro, assolve ai predetti obblighi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge delega e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge n. 124 del 2017.


Attraverso il RNA sono assolti, altresi', per gli aiuti ivi registrati, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.


Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, si applicano gli ulteriori obblighi di pubblicita' previsti dalla specifica normativa di riferimento.


Comma 2

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

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Comma 1

Ulteriori disposizioni

Comma 2

All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attivita' di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.».


All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di legalita' secondo le modalita' definite dal medesimo codice.».


All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
» sono sostituite dalle seguenti: «fatti comunque salvi il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche', con riferimento alle istanze relative ai citati benefici economici, la produzione da parte del beneficiario della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento delle attivita' istruttorie prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento».


Art. 25

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Comma 1

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Comma 2

Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi gia' pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice.


Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 20.


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.


Art. 26

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Comma 1

Aggiornamenti

Comma 2

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente codice e' attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.


Art. 27

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 28

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2026.