In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12.
Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attivita' istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonche' agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresi', esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19.
La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione.
In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse.
Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l'incentivo e' concesso previa positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato interno ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.