Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.
Art. 2
#Comma 1
1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, è prorogato al 30 settembre 1993.
Art. 3
#Comma 1
1. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attività di cui al comma 1 dello stesso articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 novembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 novembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI