Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti modificazioni del trattamento tributario di taluni redditi di capitale, semplificazione di adempimenti procedurali e misure per favorire l'accesso degli investitori al mercato di borsa tramite le gestioni patrimoniali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione dalle imposte sui redditi se conseguiti da soggetti residenti anche mediante cessione dei titoli.
Art. 2
#Comma 1
(( ARTCOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1992, N. 429 ))
Art. 3
#Comma 1
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero.";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.";
((Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito, e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso))
. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di possesso dei titoli.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.";
c) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, la ritenuta è applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali.".
2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonchè gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.".
Art. 4
#Comma 1
((1. Nell'articolo 10- ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, i commi 2, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:))
((2. Agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'articolo 11- bis del decreto- legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a tali organismi non si applica la ritenuta di cui al comma 1 del presente articolo.))
((...))
Art. 5
#Comma 1
1. Ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, gli uffici tecnici erariali determinano in via provvisoria il valore attuale dei beni da conferire ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo, ai fini della corresponsione delle anticipazioni.
Art. 6
#Comma 1
1. Gli inviti e le richieste di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere altresì affettuati, per conto dell'ufficio delle imposte o centro di servizio competente dal sistema informativo del Ministero delle finanze e notificati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero nel caso in cui il destinatario sia diverso dalla persona fisica, dal rappresentante o da persona addetta alla sede.
Art. 7
#Comma 1
1. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e le imposte sui redditi relative alle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non sono dovute per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni.
((2))
2. Per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina recata dal citato decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
Art. 7-bis
#Comma 1
((1. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
'6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.';
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
'7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazionè))
a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
'6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del presente testo unico.';
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
'7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorchè la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazionè))
Art. 8
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Madrid, ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Madrid, ambasciata d'Italia, addì 9 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI