Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 2-bis
Art. 2-ter
Art. 2-quater
Art. 2-quinquies
Art. 2-sexies
Art. 2-septies
Art. 2-octies
Art. 2-novies
Art. 2-decies
Art. 2-undecies
Art. 2-duodecies
Art. 3-bis
Art. 4-bis
Ai
fini della spesa di cui al comma precedente è autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
Art. 1
#Art. 14-bis
Comma 1
Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, è fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonchè la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Comma 7
Comma 8
Comma 9
La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
Comma 10
Comma 11
L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
Comma 12
Comma 13
Comma 14
Comma 15
Comma 16
Comma 17
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorchè le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni.
Comma 18
Comma 19
Comma 20
Comma 21
e al terzo alinea, dopo le parole: dell'articolo 20 del presente decreto, sono aggiunte le seguenti: e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14.
Comma 22
Comma 23
Comma 24
Comma 25
Comma 26
Comma 27
TAVIANI - GIOLITTI -
COLOMBO
Comma 28