Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonchè gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (1)
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 2 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, è elevato a L. 47.800."
Art. 2-bis
#Comma 1
((Il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di riversibilità a carico di ogni altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.))
Art. 2-ter
#Comma 1
Art. 2-quater
#Comma 1
Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli
articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.))
Art. 2-quinquies
#Comma 1
Comma 2
dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, sono recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.
Per le domande già definite, il rimborso delle quote di pensione successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli interessati.
È altresì riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.
La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, prodotta ai sensi del presente articolo.
Comma 3
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 34 comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge."
Art. 2-sexies
#Comma 1
Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, già prorogate con la legge 17 maggio 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data da cui avrà effetto la presente legge.
La facoltà di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, è estesa ai superstiti dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina in qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge 1 febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a dimostrare il rapporto di lavoro del defunto e la residenza dello stesso dovrà essere presentata dai superstiti con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.))
Art. 2-septies
#Comma 1
L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali.
Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente è versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.))
Art. 2-octies
#Comma 1
Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento.))
Art. 2-novies
#Comma 1
Comma 2
L'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato. (11) (15)
Comma 3
Il D.L. 1 ottobre 1982, n.694 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n.881 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del 50 per cento prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma".
Comma 4
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 27 (in G.U. 1a s.s. del 12.02.1992 n. 7) ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del di- ploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a ciò demandati."
Comma 5
La Corte Costituzionale con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n. 208 (in G.U. 1a s.s. del 07.06.1995 n. 24) ha dichiarato " la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata
attività."
Comma 6
La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 20 (in G.U. 1a s.s. del 14.02.1996 n. 7) ha dichiarato " l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività."
Art. 2-decies
#Comma 1
Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.
Il trattamento di prima liquidazione è determinato:
a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, semprechè ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidità;
b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianità, della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidità.
Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'età, entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.
Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.))
Art. 2-undecies
#Comma 1
assoggettati all'obbligo assicurativo)
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, a richiesta del lavoratore o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di lavoro assoggettati all'obbligo di assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.
Tale dichiarazione, rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, produce effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485, nonchè, dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.
Ai fini della liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti dei lavoratori agricoli, le commissioni locali per la manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni attestanti l'attività lavorativa svolta nei periodi per i quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi. Tali dichiarazioni producono effetti anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.))
Art. 2-duodecies
#Comma 1
Gli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale qualora nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidità accertino che il lavoratore interessato è in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, dovranno direttamente procedere alla liquidazione di tali prestazioni.))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
"Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art.
19".
Il sesto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:
"La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti". (1)
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 3 comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è
elevato a L. 38.850."
Art. 3-bis
#Comma 1
Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, semprechè i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1 marzo 1974.
A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.
Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.))
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 4-bis
#Comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non può essere inferiore a L. 4.580 mensili.))
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, è determinata nelle seguenti misure:
L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è elevata a L. 35.000))
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 4 comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 1974, N.114.(1)
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che "I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale."
Comma 5
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 3) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, è elevato a L. 35.000 mensili.
L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, è elevato a L. 35.000 mensili))
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 5 comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.(1) (4) (6)
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che "I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale."
Comma 5
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha inoltre disposto (con l'art. 3-bis comma 1) che " Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 3) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
381, modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n.
267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 è elevato a L. 38.000 mensili))
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 6 comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 7 comma 2) che "I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della
pensione sociale."
Comma 5
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.850 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale."
Comma 6
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 3) che "Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.
Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel corso dell'anno 1974 e fino a quando non sarà emanato il decreto di cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
ai ciechi civili beneficiari di una o più provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382; agli invalidi civili beneficiari di una delle provvidenze a a legge 30 marzo 1971, n. 118 ed ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, semprechè l'assistenza stessa non spetti ad altro titolo.
Continua ad essere a carico del Ministero della sanità l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o non ne abbiano diritto ad altro titolo.
Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.
All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano dall'attuazione delle norme di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, che, a partire dall'anno finanziario 1975, è elevato a lire 65 miliardi.
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 4
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 27 aprile 1988, n. 497 (in G.U. 1a s.s. del 04/05/1988 n. 18) ha dichiarato " la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede un
meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato."
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Per il coniuge ........ "2.280"
Comma 5
Comma 6
Per il coniuge ........ "9.880" (3)
Comma 7
Ai fini della spesa di cui al comma precedente è autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari. (5)
Comma 8
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Comma 9
La L. 26 maggio 1975, n.161 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975.
Comma 10
Il D.P.R. 30 giugno 1976, n.447 ha dipsosto (con l'art. 2 comma 1) che "Le maggiorazioni del dieci per cento previste dal secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonchè dagli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, sono ridotte per l'anno 1977 del cinquanta per cento.
Le maggiorazioni stesse cesseranno di avere applicazione dal 1 gennaio 1978.
Il contributo posto a carico del bilancio dello Stato dal terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è ridotto del cinquanta per cento per l'anno 1977 ed è soppresso a partire
dall'anno 1978."
Comma 11
La L. 26 maggio 1975, n.161 come modificata dal D.L. 14 luglio 1980, n.314 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1980, n. 440 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che " A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1980, le misure di cui al comma precedente sono così modificate:
Tabella A:
per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
Tabelle B e C:
per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili"
Art. 14-bis
#Comma 1
La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico è elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età".
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari.
Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni. (1)
Comma 3
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Art. 16-bis
#Comma 1
L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonchè la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.))
Art. 16-ter
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. (4)
La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27. (4)
Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
La misura del contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Comma 3
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'aliquota contributiva dal 21,50 per cento, indicata al precedente comma, è aumentata al 23,50 per cento, di cui il 16,35 per cento a carico dei datori di lavoro.
A decorrere dal periodo di paga in corso alle date del 1 gennaio 1976 e del 1 gennaio 1977, l'aliquota contributiva del settore agricolo è elevata rispettivamente al 9,80 per cento, di cui il 6,80 per cento a carico dei datori di lavoro, e al 12 per cento, di cui l'8,35 per cento a carico dei datori di lavoro."
Comma 4
Art. 17-bis
#Comma 1
Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.
L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.))
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, è fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonchè ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorchè le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;
5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.
Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.
Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.
Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le norme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni. (4) (8)
Comma 3
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento."
Comma 4
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento."
Comma 5
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonchè le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432.
Comma 3
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19;
b) le disponibilità derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;
c) le disponibilità derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23;
d) le disponibilità accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art. 24;
relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del presente decreto
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
a) l'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima è assunta a totale carico dello Stato;
b) l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico dello Stato;
c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.
Art. 24
#Comma 1
e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi)
Comma 2
Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma è determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.
L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali resta stabilita nel triennio 1974-76 negli importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
TAVIANI - GIOLITTI -
LA MALFA
Comma 6
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 5. - CARUSO