DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 447/1976 - Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonche' delle maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari.

Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonche' delle maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari.

Numero 447 Anno 1976 GU 02.07.1976 Codice 076U0447

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-30;447

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia nonche' le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari, percepiti dagli aventi diritto nell'anno 1977, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare di essi.
A decorrere dal 1 gennaio 1978 gli assegni, le quote e le maggiorazioni di cui al precedente comma non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La misura percentuale prevista nel primo comma e la esclusione di cui al secondo comma sono commisurate agli importi stabiliti nei riguardi degli aventi diritto dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Le maggiorazioni del dieci per cento previste dal secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonche' dagli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, sono ridotte per l'anno 1977 del cinquanta per cento.
Le maggiorazioni stesse cesseranno di avere applicazione dal 1 gennaio 1978.
Il contributo posto a carico del bilancio dello Stato dal terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' ridotto del cinquanta per cento per l'anno 1977 ed e' soppresso a partire dall'anno 1978.