LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

Numero 440 Anno 1980 GU 19.08.1980 Codice 080U0440

urn:nir:stato:legge:1980-08-08;440

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico

Comma 2

È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, è sostituito dal seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età, qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti"";
All'articolo 5, nel primo comma:
le cifre: "950" e "330", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "954" e "334";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".

Comma 3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Data a Selva di Val Gardena, addì 8 agosto 1980

Comma 5

PERTINI

Comma 6

COSSIGA - FOSCHI - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO