Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1955, n. 492, recante provvedimenti a favore degli agricoltori ed allevatori sardi danneggiati dalla siccità, con la seguente modificazione:
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, è sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.
Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente".
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, è sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.
Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 25 luglio 1955
Comma 5
GRONCHI
Comma 6
SEGNI - COLOMBO - MORO - ANDREOTTI - GAVA - VANONI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO