Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete", con le seguenti modificazioni:
Comma 2
All'articolo 1,
il primo comma è sostituito con il seguente:
"A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978"
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243".
il primo comma è sostituito con il seguente:
"A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1978"
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprietà dell'Ente è devoluto alla regione Veneto la quale provvederà al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinerà il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243".
Art. 2
#Comma 1
Nella prima applicazione della presente legge e fino al 31 dicembre 1978 il consiglio di amministrazione del consorzio di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è integrato con tre rappresentanti della regione Veneto e due rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 26 maggio 1978
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO