Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
all'articolo 2, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
all'articolo 3, le parole: "al 1 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 giugno";
all'articolo 4, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio";
all'articolo 5, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio";
all'articolo 6, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio".
Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 6-bis. - Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - può disporre che gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo indicati".
"Art. 6-ter. - Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili".
all'articolo 1, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
all'articolo 2, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
all'articolo 3, le parole: "al 1 giugno" sono sostituite dalle parole: "al 15 giugno";
all'articolo 4, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio";
all'articolo 5, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio";
all'articolo 6, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle parole: "dal 16 luglio".
Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 6-bis. - Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - può disporre che gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo indicati".
"Art. 6-ter. - Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 24 giugno 1960
Comma 5
GRONCHI
Comma 6
TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA