Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acquaviti;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino accordato con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 12 maggio 1957, n. 307;
Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 27 ottobre 1957, n. 1031;
Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Per lo spirito ottenuto, dal 12 aprile 1960
((al 15 luglio))
1960, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dalla Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura del 92 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella, legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
Art. 2
#Comma 1
Per l'acquavite di vino prodotta, dal 12 aprile 1960
((al 15 luglio))
1960, e che abbia: requisiti previsti dallo art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella, misura del 98 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.
L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
Art. 3
#Comma 1
L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dal 12 aprile 1960
((al 15 giugno))
1960 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 380 ad ettogrado per prodotto consegnato franco ciglio veicolo di trasporto.
Art. 4
#Comma 1
Per lo spirito ottenuto
((dal 16 luglio))
1960 al 30 settembre 1960 dalla distillazione dei vini indicati nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto l'abbuono d'imposta è accordato nella misura dell'80 per cento, ferme restando le altre norme di cui allo stesso art. 1.
Art. 5
#Comma 1
Per l'acquavite di vino prodotta
((dal 16 luglio))
1960 fino al 30 settembre 1960 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, l'abbuono d'imposta è accordato, nella misura del 90 per cento, ferme restando le altre norme di cui all'art. 2 del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
L'abbuono di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato
((dal 16 luglio))
1960 al 15 agosto 1960, ferme restando le altre norme di cui all'art. 3 del presente decreto.
Art. 6-bis
#Comma 1
((Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - può disporre che gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo indicati))
.
Art. 6-ter
#Comma 1
((Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili))
.
Art. 7
#Comma 1
Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto noti possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste e previo pagamento dell'intera imposta.
Art. 8
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con effetto dal 12 aprile 1960 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 28 aprile 1960
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 247. - VILLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 247. - VILLA