LEGGE

Legge 28/1965 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

Numero 28 Anno 1965 GU 20.02.1965 Codice 065U0028

urn:nir:stato:legge:1965-02-19;28

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico.

Comma 2

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole: "essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964";
dopo l'articolo 20, è inserito il seguente articolo 20-bis:
"I benefici previsti dall'articolo 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1 dicembre 1948, n. 1438.
Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo".

Comma 3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

Comma 5

SARAGAT

Comma 6

MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE