Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata".
"Art. 4-ter. - Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le società concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463".
L'articolo 5 è soppresso.
Art. 2
#Comma 1
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 7 agosto 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA