LEGGE

Legge 530/1982 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio

Numero 530 Anno 1982 GU 13.08.1982 Codice 082U0530

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;530

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1


È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, recante stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 4-bis. - Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata".
"Art. 4-ter. - Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le società concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463".
L'articolo 5 è soppresso.

Art. 2

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Comma 1


Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 9 aprile 1982, n. 157.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 7 agosto 1982

Comma 4

PERTINI

Comma 5

SPADOLINI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA