Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad ulteriori stanziamenti a favore del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
In dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione, nell'anno 1981, degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la ulteriore somma di lire 29 miliardi.
Art. 2
#Comma 1
Per far fronte, nell'anno 1982, agli interventi di cui al precedente articolo 1, è assegnata al Fondo medesimo la somma di lire 100 miliardi.
Art. 3
#Comma 1
In relazione ai maggiori oneri connessi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane la somma di lire 10.300 milioni.
Art. 4
#Comma 1
All'onere complessivo di lire 139.300 milioni, derivante dalla applicazione del presente decreto nell'anno 1982, si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-bis
#Comma 1
((Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata))
.
Art. 4-ter
#Comma 1
((Le nuove convenzioni, e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare tra lo Stato e le società concessionarie per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostradale o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1955, n. 463))
.
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N. 530))
.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 12 giugno 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
SPADOLINI - ANDREATTA
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 10
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 10