LEGGE

Legge 750/1976 - Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; modifiche e integrazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, concernente integrazione straordinaria del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; modifiche e integrazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Numero 750 Anno 1976 GU 15.11.1976 Codice 076U0750

urn:nir:stato:legge:1976-10-22;750

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:
"Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c)".

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1


Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:
"Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria".

Art. 5

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Comma 1


Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli ed associati.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 22 ottobre 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO