Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, recante integrazione straordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
Art. 2
#Comma 1
Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente comma:
"Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c)".
Art. 3
#Comma 1
All'articolo 2, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: "di concerto con il Ministro per il tesoro".
All'articolo 2, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono soppresse le parole: "Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie".
L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è soppresso.
Art. 4
#Comma 1
Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito con il seguente:
"Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria".
Art. 5
#Comma 1
Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli ed associati.
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 22 ottobre 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO