Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una integrazione straordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364, è incrementata per l'anno 1976 di lire 50 miliardi, per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti alle varie calamità naturali ed avversità atmosferiche susseguitesi nel corso dell'anno stesso.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 settembre 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 23
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 23