Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, concernente norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero con le seguenti modificazioni:
All'articolo 3 l'undicesimo alinea è sostituito dal seguente:
"importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonchè di carrozzine per il trasporto di spastici";
e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: "Telespazio", sono aggiunte le seguenti: "Società italiana radio marittima".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri".
All'articolo 3 l'undicesimo alinea è sostituito dal seguente:
"importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonchè di carrozzine per il trasporto di spastici";
e al quattordicesimo alinea, dopo la parola: "Telespazio", sono aggiunte le seguenti: "Società italiana radio marittima".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 14 dicembre 1976
Comma 5
LEONE
Comma 6
ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO