DECRETO-LEGGE

D.L. 711/1976 - DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1976, n. 711

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1976, n. 711

Numero 711 Anno 1976 GU 23.10.1976 Codice 076U0711

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

Fino alla data che verrà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero e, comunque, non oltre il 18 febbraio 1977, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuate in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare, è dovuto un diritto speciale nella misura del 7 per cento della moneta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.
((2))

Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, nonchè sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.M. 23 dicembre 1976 (in G.U. 24/12/1976, n. 342) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto speciale previsto dal decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 1976, n. 845, è progressivamente ridotto, con decorrenza dalle date sottoindicate, alle seguenti misure:
3½% dal 27 dicembre 1976;
3% dal 3 gennaio 1977;
2½% dal 10 gennaio 1977;
2 % dal 17 gennaio 1977;
1½% dal 24 gennaio 1977;
1% dal 31 gennaio 1977;
½% dal 7 febbraio 1977".

Art. 2

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Comma 1


Il diritto di cui al precedente articolo è dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto della esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale è eseguito il pagamento verso l'estero.
Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione medesima.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalità del versamento alla tesoreria dello Stato.
Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 3

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Comma 1


Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:
importazione di frumento (tariffa doganale numero 10.01);
importazione di stampa estera quotidiana e periodica;
corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonchè altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;
trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;
assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona, oltre l'assegnazione turistica;
erogazioni, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;
rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia);
accreditamenti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti da noli, noleggi e biglietti di passaggio;
indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilità civile di residenti verso non residenti; trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;
((importazioni di reni artificiali e ricambi, di prodotti emoderivati nonchè di carrozzine per il trasporto di spastici))
;
disinvestimenti esteri e redditi da investimenti esteri in Italia, nonchè il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;
contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;
pagamenti all'estero disposti dall'Italcable, Telespazio
((, Società italiana radio marittima))
e Telemar in relazione alla loro attività;
trasferimenti di diritti consolari;
estinzione di finanziamenti di valuta alla scadenza convenuta se facoltativi, al verificarsi dell'evento previsto, se obbligatori;
trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi;
pagamenti effettuati per disposizione del commissario straordinario per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia;
pagamenti effettuati con disponibilità esistenti nei conti valutari alla data del 22 ottobre 1976;
pagamenti effettuati con disponibilità in valuta derivanti da acquisti a termine effettuati sino al 22 ottobre 1976;
accreditamenti in lire di conto estero necessari per il trasferimento a favore di residenti della titolarità di beni e attività in Italia, in applicazione della legge 8 ottobre 1976, n. 689;
trasferimenti per investimenti all'estero di imprese italiane;
trasferimenti in valuta o in lire di conto estero effettuati in base ad apposita autorizzazione, a titolo di cura, studio, affari e sostentamento;
utilizzi su disponibilità in conti "autorizzati" "speciali" e "di attesa ed altri";
accreditamenti in lire o in valuta a favore dell'estero da utilizzare dalla controparte estera per il regolamento di esportazioni di merci e servizi effettuate da imprese italiane;
pagamenti per acquisti di titoli che saranno emessi dalla B.E.I., e dalla C.E.C.A. ed ammessi al collocamento in Italia;
acquisti di valuta per viaggi all'estero fino al controvalore di lire centomila;
pagamenti per acquisti all'estero di provviste e dotazioni di bordo, destinate a navi o aeromobili nazionali.

Art. 4

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Comma 1

((Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, potranno essere apportate, prima del termine di scadenza di cui all'articolo 1 del presente decreto, riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato articolo 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri))
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Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - STAMMATI - PANDOLFI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 173