Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1070, recante modificazioni alla legge riguardante la tassa di bollo sulle carte da giuoco, con le seguenti modificazioni:
All'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole:
"i fabbricanti".
Allo stesso art. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"I mazzi di carte con assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955.
A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.
Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955".
All'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole:
"i fabbricanti".
Allo stesso art. 2, sono aggiunti i seguenti commi:
"I mazzi di carte con assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955.
A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.
Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 10 dicembre 1954
Comma 5
EINAUDI
Comma 6
SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO