Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare le imposte di bollo sulle carte da giuoco;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse di bollo sulle carte da giuoco sono apportate le seguenti modificazioni:
Comma 2
1. L'art. 1, già modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e con il decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 72, è ulteriormente modificato come appresso:
"L'imposta di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:
a) carte da giuoco comuni a, mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: imposta lire trecento per ogni mazzo;
b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: imposta lire cinquecento per ogni mazzo.
Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure, nonchè quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure;
c) per le carte da giuoco a mazzi di qualunque numero di carte fabbricate con materia diversa dalla carta: imposta lire seicento per le carte da giuoco comuni di cui alla lettera a); imposta lire mille per le carte da giuoco di lusso di cui alla lettera b).
Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da imposta".
"L'imposta di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:
a) carte da giuoco comuni a, mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: imposta lire trecento per ogni mazzo;
b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: imposta lire cinquecento per ogni mazzo.
Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure, nonchè quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli o ai lati delle figure;
c) per le carte da giuoco a mazzi di qualunque numero di carte fabbricate con materia diversa dalla carta: imposta lire seicento per le carte da giuoco comuni di cui alla lettera a); imposta lire mille per le carte da giuoco di lusso di cui alla lettera b).
Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da imposta".
2. I comma primo e secondo dell'art. 5 già modificati dall'art. 1, seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394, e dall'art. 1, seconda parte del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 72, sono sostituiti con i seguenti:
"I bolli da L. 300, 500, 600 e 1000 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione dell'imposta di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio col berretto alato e con la faccia, rivolta a destra, di chi guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 300 o L. 500 o L. 600 o L. 1000".
"I bolli da L. 300 e L. 600 sono circolari e quelli da L. 500 e L. 1000 ottagonali; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia".
"I bolli da L. 300, 500, 600 e 1000 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione dell'imposta di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio col berretto alato e con la faccia, rivolta a destra, di chi guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 300 o L. 500 o L. 600 o L. 1000".
"I bolli da L. 300 e L. 600 sono circolari e quelli da L. 500 e L. 1000 ottagonali; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia".
Art. 2
#Comma 1
Per i mazzi già bollati a L. 100 ed a L. 200 il complemento dell'imposta dovuta nella misura stabilita del presente decreto deve essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione, sull'involucro che contiene le carte.
L'annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso
((...))
, gli importatori rivenditori o qualsiasi altro depositario deve essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con la apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso.
In ogni caso il complemento dell'imposta deve essere effettuato prima della distribuzione o della vendita o dell'uso nei pubblici esercizi dei mazzi di carte.
((I mazzi di carte con assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovano in giacenza presso le ditte fabbricanti, potranno essere integrati con marche da bollo fino a concorrenza della nuova imposta al momento della uscita dalla fabbrica o dai relativi depositi per la vendita e comunque non oltre il 30 giugno 1955.
A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.
Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955))
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A tale scopo le ditte fabbricanti dovranno far pervenire, non oltre il decimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, alle Intendenze di finanza competenti, un elenco in triplice copia delle giacenze da assoggettare al bollo, distinte per tipo di carte.
Gli assi già bollati a lire 100 ed a lire 200 che si trovino in giacenza presso gli uffici del registro-bollo dovranno essere, a cura degli stessi, sovrastampati col nuovo bollo e potranno essere ritirati dalle ditte fabbricanti entro lo stesso termine del 30 giugno 1955))
Art. 3
#Comma 1
I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento dell'imposta dovuta.
La mancata applicazione delle marche complementari è punita con la, multa da L. 8000 a L. 20.000 e la inosservanza delle disposizioni prescritte per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 2000 a L. 10.000.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 24 novembre 1954
Comma 4
EINAUDI
Comma 5
SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA -
Da PIETRO
Da PIETRO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 33. - CARLOMAGNO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 33. - CARLOMAGNO