Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini, con la seguente modificazione:
Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.
Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 19 febbraio 1965
Comma 5
SARAGAT
Comma 6
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE