LEGGE

Legge 1159/1954 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi.

Numero 1159 Anno 1954 GU 18.12.1954 Codice 054U1159

urn:nir:stato:legge:1954-12-10;1159

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1


È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:
"Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, sarà riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
"L'abbonamento è obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero".

Art. 2

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Comma 1


Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, di produzione nazionale sarà riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale -che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 10 dicembre

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

GAVA - VANONI - ROMITA - VILLABRUNA
DE PIETRO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO