Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
È convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:
"Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, sarà riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
"L'abbonamento è obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi importati dall'estero".
Art. 2
#Comma 1
Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, di produzione nazionale sarà riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale -che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall'art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069.
Art. 3
#Comma 1
Ai numeri 1-a) e 2-a) della lettera A) dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "chilogrammi 500 e chilogrammi 400" sono aggiunte rispettivamente le parole "fino a chilogrammi 680 esclusi" e "fino a chilogrammi 500 esclusi".
Art. 4
#Comma 1
All'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, dopo le parole: "convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.", sono aggiunte le parole: "L'Amministrazione può consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito".
Comma 2
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Data a Roma, addì 10 dicembre
Comma 4
EINAUDI
Comma 5
GAVA - VANONI - ROMITA - VILLABRUNA
DE PIETRO
DE PIETRO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO