DECRETO-LEGGE

D.L. 1069/1954 - DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1069

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1954, n. 1069

Numero 1069 Anno 1954 GU 24.11.1954 Codice 054U1069

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi;
Sentito il Consiglio di Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e per il commercio; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


È istituita una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, prodotti nelle fabbriche nazionali ed una corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, nella misura appresso indicata per ciascuna qualità di prodotto:
A) Cementi:

Comma 2

1) idraulico normale (Portland), pozzolanico, d'alto forno, bianchi, alluminosi ed altri non nominati nel presente articolo, con resistenza a pressione di:

Comma 3

a) kg. 500
((fino a chilogrammi 680 esclusi))
per cm quadrati. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 per ql.
b) kg. 680 o più per cm quadrati . . . . . . . . L. 50 per ql.

Comma 4

2) a rapido indurimento, con resistenza iniziale a pressione di:

Comma 5

a) kg. 400
((fino a chilogrammi 500 esclusi))
per cm quadrati.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 per ql.
b) kg. 500 o più per cm quadrati . . . . . . . . L. 50 per ql.

Comma 6

B) Agglomeranti cementizi:

Comma 7

1) a lenta presa, con resistenza a pressione di kg. 350 per cm quadrati:

Comma 8

a) tipo comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40 per ql.
b) tipo chiaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40 per ql.

Comma 9

2) a rapida presa, con resistenza a pressione di kg. 130 o più per cm quadrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40 per ql.

Art. 2

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Comma 1


Per la confezione dei provini, per la determinazione della resistenza a pressione, agli effetti della tassazione dei prodotti indicati al precedente art. 1, si applicano le disposizioni del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228.
Le prove di resistenza a pressione debbono essere effettuate:
a) per i cementi di cui al n. 1 della lettera A) del precedente art. 1 e per gli agglomeranti cementizi di cui al n. 1) della lettera B) dello stesso art. 1, su provini di malta normale, dopo 28 giorni di maturazione;
b) per i cementi a rapido indurimento di cui al n. 2 della lettera A) dell'art. 1, su provini di malta normale, dopo 24 ore di maturazione;
c) per gli agglomeranti cementizi di cui al n. 2) della lettera B) dell'art. 1, su provini di pasta normale dopo sette giorni di maturazione.

Art. 3

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Comma 1


Qualora la resistenza a pressione per i prodotti indicati al n. 1) della lettera B) dell'art. 1, risulti alle prove, superiore al 20% di quella per essi indicata, detti prodotti sono soggetti al pagamento dell'imposta stabilita per i cementi di cui alla lettera A) dello stesso art. 1.

Art. 4

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Comma 1


I prodotti di cui all'art. 1 debbono essere condizionati, di regola, in sacchi del peso di kg. 50 chiusi con spago, uniti di apposito contrassegno di Stato.
Il contrassegno, fornito dall'Amministrazione finanziaria, deve essere applicato a spese della ditta produttrice od importatrice, in modo da Impedire che senza la sua asportazione o lacerazione del sacco possa comunque essere estratto il contenuto.
Il sacco deve essere munito inoltre di apposito cartellino resistente dove siano stampate in modo chiaro e indelebile:
a) le generalità della ditta produttrice o importatrice;
b) la specie, la qualità e la quantità del prodotto;
c) l'ubicazione dello stabilimento di produzione;
d) la resistenza a pressione del prodotto confezionato.
Ove i prodotti siano condizionati in imballaggi speciali di carta a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), debbono essere stampate a grandi caratteri su detti imballaggi i quali debbono essere inoltre provvisti dell'apposito contrassegno di Stato.
Il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, può essere effettuato anche in fusti di contenuto fino a 200 kg., ovvero in bidoni di contenuto fino a 400 kg., muniti di apposito contrassegno di Stato convenientemente applicato. Sulla parte esterna di detti recipienti debbono essere riportati in modo chiaro ed indelebile i dati di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Il trasporto dei prodotti indicati al precedente art. 1 può essere effettuato anche alla rinfusa con mezzi speciali. In tal caso il contrassegno di Stato ed il cartellino di cui al terzo comma del presente articolo saranno applicati al boccaporto del mezzo adibito per il trasporto, Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.
Le caratteristiche, il prezzo, il movimento e le modalità di applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i cementi e gli agglomeranti cementizi di cui all'art. 1, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5

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Comma 1


Le prove della resistenza a pressione per la classificazione dei prodotti indicati all'art. 1, agli effetti della pubblicazione dell'imposta, debbono essere eseguite da parte dei Laboratori chimici delle dogane e Imposte indirette.
Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 6

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Comma 1


Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti indicati all'art. 1, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.
La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento, nonchè dello schema degli impianti deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare;
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via ed il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;
c) il tipo di forno, gli apparecchi e i meccanismi da adoperare;
d) la qualità delle materie prime da impiegare e la qualità e la quantità massima giornaliera dei prodotti che si intendono ottenere;
e) il processo di lavorazione;
f) la potenzialità degli impianti di produzione.
La medesima denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da chi già esercita l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art.
1. Se tali stabilimenti all'atto della pubblicazione del presente decreto sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.

Art. 7

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Comma 1


Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella seguente misura:
a) L. 8500 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione non superiore a q.li 1000;
b) L. 10.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 1000, ma non a 2500;
c) L. 20.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 2500, ma non a 5000;
d) L. 30.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 5000, ma non a 8000;
e) L. 50.000 per le fabbriche che abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a q.li 8000.
Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.
Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la competente sezione provinciale di Tesoreria.
La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Art. 8

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Comma 1


Le fabbriche dei prodotti di cui al precedente art. 1 sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza.
I fabbricanti debbono presentare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione mensile di lavoro, in doppio esemplare, al competente Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione.
Nella dichiarazione deve essere indicato:
a) il nominativo del fabbricante e di chi lo rappresenta;
b) la località in cui si trova la fabbrica;
c) la qualità e la quantità delle materie prime che si intendono porre in lavorazione;
d) il tipo dei forni, gli apparecchi e i meccanismi da adoperare;
e) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data
di ciascun giorno;
f) il quantitativo dei singoli prodotti finiti da ottenere.

Art. 9

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Comma 1


I prodotti di cui al precedente art. 1, sono accertati a peso netto e distintamente per qualità, deducendo dal peso lordo, ove il confezionamento sia effettuato in sacchi, la tara legale di un chilogrammo per ogni 100 kg. Qualora il confezionamento venga effettuato in fusti, bidoni, cisterne o consimili recipienti, dal peso lordo sarà detratta la tara dei recipienti stessi.
Il fabbricante deve mettere a disposizione le bilance, i pesi a bilico, la mano d'opera e quant'altro occorra per l'accertamento del prodotto agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Art. 10

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Comma 1


Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base degli accertamenti eseguiti procede alla liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti fabbricati.
Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalle ditte interessate presso la competente Sezione provinciale di tesoreria entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione di lavoro.
Sulle somme non versate entro il termine di cui sopra è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 11

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Comma 1

I fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1 debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta corrispondente alla massima quantità di prodotti ottenibili in trenta giorni lavorativi consecutivi.
La cauzione sarà prestata nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.
((L'Amministrazione può consentire che la cauzione sia prestata mediante fideiussione di aziende di credito))
.
Chiunque ometta di prestare, nel termine fissato, la cauzione di cui al primo comma, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo della imposta sulla quale va ragguagliata la cauzione.

Art. 12

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Comma 1


Sui prodotti di cui all'art. 1, esportati all'estero direttamente dalla fabbrica è abbonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto dalla fabbrica produttrice alla dogana di uscita, deve avvenire con il vincolo della bolletta di cauzione da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza della fabbrica.
L'abbuono dell'imposta viene accordato appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla esibizione della speciale bolletta originale di esportazione munita delle attestazioni degli agenti di Finanza a norma delle disposizioni in vigore.
Il diritto all'abbuono dell'imposta si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione.

Art. 13

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Comma 1


Ferme restando le disposizioni stabilite dall'art. 24 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, circa le condizioni e le modalità di fornitura dei cementi ed agglomeranti cementizi, fino a quando non verranno apprestati contrassegni da applicare ai sacchi, fusti, bidoni, cisterne e consimili recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente art. 1, a detti recipienti saranno temporanea mente applicati appositi cartellini di controllo, da predisporre a cura del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, muniti del bollo d'ufficio, numerati progressivamente e recanti le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 4.
Il movimento di detti cartellini dovrà risultare da apposito registro di carico e scarico da tenersi sia dal fabbricante sia dall'Ufficio tecnico.

Art. 14

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Comma 1


Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.
((2))

Contro l'ingiunzione può farsi opposizione nel termine perentorio di giorni quindici dalla data della eseguita notificazione.

Art. 15

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Comma 1


Il diritto della Finanza alla percezione della imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.
Qualora il mancato pagamento totale o parziale del tributo abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 16

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Comma 1


Il credito dello Stato per l'imposta di fabbricazione e per i diritti fiscali accessori ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, i prodotti, il macchinario ed il materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale.
Similmente le materie prime, i prodotti, il macchinario e tutto il materiale mobile, nonchè i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle ammende e delle spese di ogni specie dovute dai contravventori o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

Art. 17

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Comma 1


Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti indicati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione sino a due anni e con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta medesima.
La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione.
Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.
È considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o nei locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione insieme con prodotti semilavorati o finiti prima della denuncia di cui al precedente art. 6.

Art. 18

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Comma 1


Chiunque, fuori dei casi previsti dal successivo art. 27 sottrae con qualunque mezzo i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è punito indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.
La multa non può essere in nessun caso inferiore a L. 200.000.
I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
Il contravventore incorre nel ritiro della licenza.
Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato
consumato.

Art. 19

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Comma 1


Chiunque fabbrica i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore in nessun caso ad un milione di lire.
La multa prevista dal precedente comma, nonchè dagli articoli 17 e 18 è commisurata oltre che ai prodotti complesivamente ultimati anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o, comunque, esistenti in fabbrica.
Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.

Art. 20

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Comma 1


Chiunque non tenga, o tenga irregolarmente le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuti di presentarle o di farle ispezionare, è punito con l'ammenda fino a L. 300.000.

Art. 21

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Comma 1


Chiunque presenti in ritardo o inesattamente la denuncia prescritta dall'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto, è punita con l'ammenda fino a lire 300.000.
Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza, di cui all'art. 7 del presente decreto, è punito con l'ammenda da una a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

Art. 22

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Comma 1


L'Amministrazione ha facoltà di applicare suggelli e bolli agli apparecchi ed agli impianti, nonchè di ordinare a spese del fabbricante tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.
Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.
Il fabbricante che non avendo partecipato ai reati previsti dal precedente comma, omette di denunciare immediatamente i reati stessi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda fino a lire un milione. Inoltre, qualora i reati di cui sopra abbiano dato luogo ad evasione di imposta, sarà applicata una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

Art. 23

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Comma 1


Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 in recipienti privi di contrassegno o muniti di contrassegni irregolari o irregolarmente applicati è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti.
La multa non può essere in nessun caso inferiore a L. 50.000.

Art. 24

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Comma 1


Per la violazione delle orme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.

Art. 25

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Comma 1


La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 26

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Comma 1


Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.
L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento.
I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla intendenza di finanza competente per territorio.
La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

Art. 27

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Comma 1


Chiunque, dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto detenga i prodotti di cui all'art. 1 o li metta in circolazione sprovvisti del prescritto contrassegno, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta dovuta sulla quantità di prodotti non regolarmente condizionata. La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire 200 mila.
In ogni caso i fabbricanti dei prodotti di cui all'art. 1 non potranno, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, estrarre dagli stabilimenti i prodotti stessi in condizioni diverse da quelle stabilite nel precedenti articoli 4 e 13.

Art. 28

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Comma 1


Le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 per quanto concerne le misure delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.
Le violazioni alle norme da emanarsi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, saranno punite con l'ammenda che, in deroga all'art. 26 del Codice penale e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire.

Art. 29

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 24 novembre 1954

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

SCELBA - TREMELLONI - DE PIETRO - VANONI -
GAVA - ROMITA -
VILLABRUNA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 36. - CARLOMAGNO