LEGGE

Legge 89/1979 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquote in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina.

Numero 89 Anno 1979 GU 31.03.1979 Codice 079U0089

urn:nir:stato:legge:1979-03-23;89

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1


È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, concernente modificazioni di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Comma 2

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina indicati nella tabella A, parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 6 per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo è elevata al 9 per cento. L'aumento di aliquota si applica anche per le cessioni e per le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate, indicate nella tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al citato decreto, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella A, parte seconda.

Art. 2

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Comma 1


Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 22, modificate con la presente legge di conversione e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni.

Art. 3

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Comma 1


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 23 marzo 1979

Comma 4

PERTINI

Comma 5

ANDREOTTI - MALFATTI - MARCORA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO