Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. È convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 57, è ripubblicato il testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 57, è ripubblicato il testo del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.