LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza.

Numero 91 Anno 1977 GU 02.04.1977 Codice 077U0091

urn:nir:stato:legge:1977-03-31;91

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977";
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
All'articolo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:
"A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonchè con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione nè possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".

Art. 2

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Comma 1

Il Governo della Repubblica è delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonchè a regolare le modalità di riscossione e i relativi controlli e sanzioni.
Nel determinare la destinazione delle predette somme sarà osservato il criterio - secondo indicazioni di priorità individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 31 marzo 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - ANSELMI -
BONIFACIO - MORLINO
- STAMMATI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO