Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Art. 1-bis
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
Comma 2
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
È abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.
Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenute fiscali e
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
BONIFACIO - MORLINO -
STAMMATI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 12