DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1977, n. 12

Numero 12 Anno 1977 GU 01.02.1977 Codice 077U0012

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1982, N. 297 ))

Art. 1-bis

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Art. 2

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Comma 1

A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonchè con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione nè possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.
((4))

Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1


È abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.
Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.

Art. 5

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Art. 6

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Comma 1


I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenute fiscali e
((non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito))
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Art. 7

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - ANSELMI -
BONIFACIO - MORLINO -
STAMMATI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 12