Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1982, N. 297 ))
Art. 1-bis
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1982, N. 297 ))
Art. 2
#Comma 1
A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonchè con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione nè possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
((4))
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 31 MARZO 1977, N. 91 ))
Art. 4
#Comma 1
È abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.
Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.
Art. 5
#Comma 1
(( ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 31 MARZO 1977, N. 91 ))
Art. 6
#Comma 1
I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenute fiscali e
((non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito))
.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - ANSELMI -
BONIFACIO - MORLINO -
STAMMATI
BONIFACIO - MORLINO -
STAMMATI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 12
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 12