LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta.

Numero 56 Anno 1980 GU 12.03.1980 Codice 080U0056

urn:nir:stato:legge:1980-03-10;56

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:19:39

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

#

Comma 1


Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
il primo comma e sostituito dal seguente:
"Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti, universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto";
nel terzo comma, è soppressa la parola: "Inoltre";
l'ultimo comma è soppresso.
All'articolo 3:
nel primo comma, le parole: "di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma, lettera a),", e la parola: "previsti" e sostituita dalla seguente: "previsto";
il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
"I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione all'attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404".

Art. 2

#

Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 10 marzo 1980

Comma 4

PERTINI

Comma 5

COSSIGA - NICOLAZZI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO