DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1980, n. 4

Numero 4 Anno 1980 GU 12.01.1980 Codice 080U0004

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, nell'ambito dei provvedimenti da adottarsi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, di disporre per lo studio del fenomeno dell'acqua alta e altresì per l'urgente adozione dei conseguenti provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1


È autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, ritenuti dalla commissione giudicatrice non idonei ai fini della aggiudicazione, ma di elevato contenuto conoscitivo e tecnico.
Il corrispettivo dell'acquisto da corrispondere ai concorrenti sarà determinato con proprio decreto, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2

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Comma 1

((Ai fini della soluzione tecnica da adottare per una idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti, universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto))
.
All'uopo è autorizzato fino all'ammontare di lire 5 miliardi la spesa relativa a:
a) studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio;
b) onorari e competenze per la progettazione esecutiva.
((...))
, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compensi agli esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 MARZO 1980, N. 56 ))
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Art. 3

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Comma 1


Per i compiti e le attività
((di cui al secondo comma, lettera a),))
del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici
((previsto))
dalle vigenti disposizioni.
((I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione all'attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404))
.

Art. 4

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Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980

Comma 4

PERTINI

Comma 5

COSSIGA - NICOLAZZI - PANDOLFI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 7