Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "estensioni e variazioni", sono aggiunte le parole: "nonchè dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni";
all'articolo 1, terzo comma, dopo le cifre: "4, 5, 6 e 7", è aggiunta la cifra: "11".;
all'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.
all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "estensioni e variazioni", sono aggiunte le parole: "nonchè dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni";
all'articolo 1, terzo comma, dopo le cifre: "4, 5, 6 e 7", è aggiunta la cifra: "11".;
all'articolo 1, l'ultimo comma è soppresso.
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 26 maggio 1966
Comma 5
SARAGAT
Comma 6
MORO - MANCINI - TAVIANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE