DECRETO-LEGGE

D.L. 128/1966 - DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1966, n. 128

Numero 128 Anno 1966 GU 29.03.1966 Codice 066U0128

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per prorogare l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni, nonchè la applicabilità di alcune norme riguardanti le espropriazioni ed i contributi di miglioria contenute nel citato regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, e relativa legge di conversione; e ciò al fine di consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo svolgimento dell'attività edilizia, pubblica e privata, nell'ambito dei suddetti piani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Le previsioni dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del piano di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e successive estensioni e variazioni nonchè dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni,hanno efficacia, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alle parti che siano conformi alle linee ed alle prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore generale, fino alla approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione di detto piano generale, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data della sua approvazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327))
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((3))

Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani
particolareggiati di esecuzione di cui ai precedenti commi e per l'imposizione dei relativi contributi di miglioria si applicano gli articoli 4, 5, 6 e 7 11 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 MAGGIO 1966, N. 311.(2)

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 febbraio 1969, n. 31 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di tre anni stabilito dal presente articolo è prorogato fino al 31 dicembre 1972.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dalla data di approvazione del nuovo piano regolatore generale e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 29 marzo 1966

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

MORO - MANCINI - TAVIANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 232, foglio n. 83 - VILLA