Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "è prorogato fino al 31 ottobre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1 maggio 1986".
Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "è prorogato fino al 31 ottobre 1986" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1 maggio 1986".
Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 2
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI