Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha prorogato l 30 aprile 1986 gli stipendi provvisori dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 ottobre 1986, il trattamento economico provvisorio del predetto personale, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1820);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1 maggio 1986.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 comma 3) che il presente articolo "si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1 maggio 1986, del trattamento economico dei diri genti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72."
Art. 1-bis
#Comma 1
((
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 235 miliardi per l'anno 1986 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Art. 2
#Comma 1
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.
Art. 3
#Comma 1
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 33
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 33