Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari.
Comma 4
I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno cinque capi per partita fino a cinquecento animali e in misura proporzionalmente maggiorata per le partite superiori a cinquecento animali.
Comma 5
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dai seguenti:
"Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario competente della unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita ante mortem e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.
Nel certificato stesso deve essere, altresì, attestato che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicinali e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.
In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita ante mortem e dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi".
Comma 6
L'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dal seguente:
Comma 7
(articolo 5, primo comma)
Comma 8
1. - Identificazione degli animali
Specie animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numero delle ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigillo di identificazione (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione del comune e la sigla della provincia, ed indicare se e stato appli- cato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.
Comma 9
Nome della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Località, comune e provincia. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comma 10
Comma 11
Comma 12
(Firma del veterinario comunale)
Comma 13
Comma 14
Comma 15
Comma 16
Visto, il Guardasigilli: DARIDA