Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:
"All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "".
"All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "".
Comma 3
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 4
Data a Roma, addì 24 giugno 1964
Comma 5
SEGNI
Comma 6
MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE