LEGGE

Legge 418/1964 - Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

Numero 418 Anno 1964 GU 26.06.1964 Codice 064U0418

urn:nir:stato:legge:1964-06-24;418

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico.

Comma 2

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:
"All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "".

Comma 3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 4

Data a Roma, addì 24 giugno 1964

Comma 5

SEGNI

Comma 6

MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE