DECRETO-LEGGE

D.L. 210/1964 - DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210

Numero 210 Anno 1964 GU 28.04.1964 Codice 064U0210

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 157;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953 n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307;
Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031;
Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 29 febbraio 1094, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1964, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 70% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'80% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 95% dell'imposta.

Art. 2

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Comma 1


Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1961 e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura dei 95% un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3, e della riduzione d'imposta.
di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1933, n. 836.
L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Art. 3

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Comma 1


Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

Art. 4

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Comma 1


L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1964 presso i viticoltori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 500 ad ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto.

Art. 5

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Comma 1


Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di legge - anche contro le risultanze scritte - che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto applicabili.

Art. 6

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Comma 1


Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, consentire l'estrazione per il consumo dell'alcole di cui al precedente art. 1 prima della scadenza dei termini di giacenza stabiliti al secondo comma dello stesso articolo 1, con l'abbuono dell'imposta nella misura del 70% per le estrazioni effettuate dal primo al trecentosessantacinquesimo giorno di giacenza e con l'abbuono dell'80% per le estrazioni effettuate entro il secondo anno di giacenza.
((Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto))
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Art. 7

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Comma 1


La minore entrata derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1963-1964 e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sarà compensata per lire 1.200.000.000 e per lire 400.000.000 rispettivamente con riduzione del fondo inscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1963-64 e di quello inscritto nello stesso stato di previsione per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

Art. 8

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964

Comma 4

SEGNI

Comma 5

MORO - TREMELLONI - GIOLITTI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 22. - VILLA