Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, recante proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, è convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 1, le parole: "fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno".
All'articolo 1, le parole: "fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "di un anno".
Art. 2
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI