VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge:
Ministero della giustizia.
30 agosto 1925, n. 1621, relativo agli atti esecutivi sopra beni esteri nel Regno.
L'art. 1 è così modificato:
«Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere, ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
«Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.
«Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati, che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro.
«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa». ((1))
21 gennaio 1926, n. 144, relativo all'assegnazione straordinaria ripartita in quattro esercizi, per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe catastali.
21 gennaio 1926, n. 155, concernente storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.
22 gennaio 1926, n. 153, per modificazioni al
R. decreto 18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i consorzi provinciali granari e dei debiti dei consorzi verso lo Stato.
4 febbraio 1926, n. 154, relativo a maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, per soprassoldo alle truppe in servizio speciale di pubblica sicurezza.
7 febbraio 1926, n. 145, per storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 146, per storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 147, recante maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, per miglioramenti economici al personale operaio temporaneo.
7 febbraio 1926, n. 148, approvante storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 149, che approva uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 150, relativo al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spesa dell'Ufficio speciale di liquidazione presso la Regia delegazione di Vienna.
7 febbraio 1926, n. 151, che autorizza uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 152, che approva uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 156, che autorizza un trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di manutenzione di locali.
7 febbraio 1926, n. 157, approvante maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 170, che approva uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 171, concernente un trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-1926, per sussidi ad istituzioni pubbliche di beneficenza.
7 febbraio 1926, n. 172, approvante storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 173, relativo ad una maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese occorrenti nella Colonia della Somalia.
7 febbraio 1926, n. 174, approvante uno storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-1926.
7 febbraio 1926, n. 175, concernente una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, per acquisto di cose d'arte e di antichità.
7 febbraio 1926, n. 176, relativo ad un trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quello dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26, per sussidi al personale.
7 febbraio 1926, n. 199, che autorizza maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e diminuzione di stanziamento per egual somma in quelli dell'interno e delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.
7 febbraio 1926, n. 201, che approva variazioni compensative nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26.
11 febbraio 1926, n. 224, concernente trasporti di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di funzionamento del servizio automobilistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno.
7 febbraio 1926, n. 204, recante miglioramento di carriera al personale civile insegnante della Regia accademia navale.
Ministero dei lavori pubblici.
4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie.
È sostituito al primo capoverso dell'art. 1 il seguente:
«È lasciata facoltà, fino a quando non siasi provveduto alla sistemazione organica del personale di cui al successivo articolo 3, ai Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni di effettuare di comune accordo, in casi eccezionali, passaggi di personale dall'uno all'altro dicastero, previo consenso del Ministro per le finanze».
28 agosto 1924, n. 1395, concernente la istituzione dei circoli di ispezione del Genio civile e la riforma del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sono modificati come segue gli articoli: