LEGGE

Legge 754/1957 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale.

Numero 754 Anno 1957 GU 30.08.1957 Codice 057U0754

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;754

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Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Articolo unico.

Comma 2

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni:

Comma 3

All'art. 5, le parole: "I prezzi di vendita" sono sostituite dalle parole: "I prezzi ufficiali di vendita".
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione".

Comma 4

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 5

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

Comma 6

GRONCHI

Comma 7

ZOLI - GAVA - GONELLA -
ANDREOTTI - MEDICI - CARLI

Comma 8

Visto, il Guardasigilli: GONELLA