Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico.
Comma 2
È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni:
Comma 3
All'art. 5, le parole: "I prezzi di vendita" sono sostituite dalle parole: "I prezzi ufficiali di vendita".
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione".
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione".
Comma 4
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Comma 5
Data a Roma, addì 12 agosto 1957
Comma 6
GRONCHI
Comma 7
ZOLI - GAVA - GONELLA -
ANDREOTTI - MEDICI - CARLI
ANDREOTTI - MEDICI - CARLI
Comma 8
Visto, il Guardasigilli: GONELLA