Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di revocare, in seguito alla cessazione della particolare situazione del mercato internazionale, le misure adottate per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
A decorrere dal 1° luglio 1957 è abolito il rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
Per i prodotti importati e nazionalizzati entro il 30 giugno 1957 il rimborso si effettua, con le modalità stabilite dal decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e dal decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1957, in base alle istanze presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Per i prodotti importati e nazionalizzati entro il 30 giugno 1957 il rimborso si effettua, con le modalità stabilite dal decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e dal decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1957, in base alle istanze presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 2
#Comma 1
Il recupero del rimborso, previsto dall'art. 9 del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze, è effettuato limitatamente ai prodotti petroliferi nazionali esportati entro il 30 settembre 1957.
Per i prodotti esportati nel periodo 1° luglio 1957-30 settembre 1957, l'entità del recupero è commisurata alla media dei rimborsi liquidati allo stesso esportatore nel mese di giugno 1957, o, in mancanza, nel mese precedente.
Per i prodotti esportati nel periodo 1° luglio 1957-30 settembre 1957, l'entità del recupero è commisurata alla media dei rimborsi liquidati allo stesso esportatore nel mese di giugno 1957, o, in mancanza, nel mese precedente.
Art. 3
#Comma 1
Per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati nel periodo compreso tra la data del 1° novembre 1956, prevista per il riconoscimento del maggior onere alla importazione nello art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n.
1415, e la data di entrata in vigore del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, il rimborso può essere concesso agli stabilimenti di lavorazione, anche se questi non risultano intestatari delle relative bollette di importazione.
La liquidazione è in tal caso subordinata alla dimostrazione mediante certificato rilasciato dal competente ufficio finanziario, che i quantitativi per i quali è chiesto il rimborso siano stati inviati per la lavorazione allo stabilimento richiedente.
Nel caso di lavorazioni effettuate da stabilimenti per conto di committente nazionale nel periodo dal 1° novembre 1956 al 31 gennaio 1957, il rimborso del maggior onere può essere effettuato a favore del committente quando da contratto di lavorazione, stipulato anteriormente al 1° novembre 1956, risulti che la merce è di proprietà del committente stesso, ancorchè la bolletta d'importazione sia intestata alla raffineria che ha effettuato la lavorazione.
1415, e la data di entrata in vigore del decreto 25 gennaio 1957 del Ministro per le finanze e del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio, il rimborso può essere concesso agli stabilimenti di lavorazione, anche se questi non risultano intestatari delle relative bollette di importazione.
La liquidazione è in tal caso subordinata alla dimostrazione mediante certificato rilasciato dal competente ufficio finanziario, che i quantitativi per i quali è chiesto il rimborso siano stati inviati per la lavorazione allo stabilimento richiedente.
Nel caso di lavorazioni effettuate da stabilimenti per conto di committente nazionale nel periodo dal 1° novembre 1956 al 31 gennaio 1957, il rimborso del maggior onere può essere effettuato a favore del committente quando da contratto di lavorazione, stipulato anteriormente al 1° novembre 1956, risulti che la merce è di proprietà del committente stesso, ancorchè la bolletta d'importazione sia intestata alla raffineria che ha effettuato la lavorazione.
Art. 4
#Comma 1
La norma di cui all'art. 6 del decreto 26 gennaio 1957 del Ministro per l'industria e commercio si applica anche per gli oli da gas e per i residui della lavorazione importati dall'estero.
Art. 5
#Comma 1
((I prezzi ufficiali di vendita))
dei prodotti petroliferi, in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, rimangono immutati fino al 30 settembre 1957.
Art. 6
#Comma 1
((In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, è ammesso a rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno 1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purchè derivi da contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa, sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1° novembre 1956 ed il 31 gennaio 1957 e sia stata già comunicata al Comitato interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione))
.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione))
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 3 luglio 1957
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
ZOLI - GAVA - GONELLA
- ANDREOTTI - MEDICI
- CARLI
- ANDREOTTI - MEDICI
- CARLI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 141. - CARLOMAGNO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 141. - CARLOMAGNO