Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
È concesso agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, aventi le caratteristiche indicate nella tabella G, lettera A) e G), allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, il rimborso del maggior onere derivante all'importazione dei prodotti petroliferi effettuata a far tempo dal 1 novembre 1956 dalla particolare situazione di mercato internazionale.
Il rimborso stesso è altresì esteso agli olii da gas, aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettera E, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Il rimborso è limitato ai quantitativi dei prodotti indicati al precedente articolo importati e nazionalizzati per il consumo interno ed è determinato in misura pari al maggiore onere che, in base alle modalità da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze, sarà rilevato dal Comitato interministeriale prezzi, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, avuto riguardo alla provenienza dei prodotti stessi.
Art. 3
#Comma 1
Il rimborso di cui ai precedenti articoli, può essere concesso anche sotto forma di accreditamento a scomputo del carico d'imposta dovuta dall'avente diritto in occasione della immissione in consumo di prodotti petroliferi.
In base a detta delibera, il competente Ufficio finanziario consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare di imposta di fabbricazione pari alla somma indicata nella delibera stessa))
Art. 4
#Comma 1
Alla imposta di fabbricazione sulla benzina ed alla corrispondente sovraimposta di confine, previste dall'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 1954, n. 627, viene aggiunta in via temporanea una sovrimposta addizionale di L. 1780 al quintale.
Alla imposta di cui alla lettera B), numeri 1 e 2 della tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1954 n. 2, ed alla corrispondente sovraimposta di confine viene aggiunta in via temporanea una sovrimposta addizionale di L. 890 al quintale.
Comma 2
La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958."
Art. 5
#Comma 1
Chiunque detiene benzina in quantità superiore a venti quintali, a qualsiasi uso destinata, estratta dalle raffinerie, dai depositi doganali, o importata col pagamento dell'imposta nella previgente misura, deve farne denuncia comprendendo anche il prodotto viaggiante, alla Dogana od all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la sovrimposta addizionale dovuta ai sensi dell'art. 4 che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6%.
Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Art. 6
#Comma 1
Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 5 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della sovrimposta addizionale frodata o che siasi tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti nello stesso articolo.
Art. 7
#Comma 1
Le modalità per far luogo ai rimborsi anche sottoforma di accreditamento sono determinate con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, e per il commercio.
Art. 8
#Comma 1
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con le maggiori entrate di cui al precedente art. 4.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 per i rimborsi previsti nel precedente art. 1.
Art. 9
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
ANDREOTTI - MATTARELLA
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 71. - CARLOMAGNO