DECRETO-LEGGE

D.L. 503/1954 - DECRETO-LEGGE 26 luglio 1954, n. 503

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1954, n. 503

Numero 503 Anno 1954 GU 26.07.1954 Codice 054U0503

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali approvata con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


L'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per la benzina è stabilita nella misura di lire 11.200 per quintale. (2)
((3))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1415, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che alla imposta di fabbricazione sulla benzina ed alla corrispondente sovraimposta di confine, previste dal presente articolo, viene aggiunta in via temporanea una sovrimposta addizionale di L. 1780 al quintale.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1267, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1415, come modificato dal D.L. 17 ottobre 1958, n. 938, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 1958, n. 1070, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 10 novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.
La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.

Art. 2

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Comma 1


L'aumento d'imposta, stabilito con l'art. 1, si applica anche alla benzina, che abbia assolto la preesistente aliquota d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia da chiunque posseduta in quantità superiore a 200 quintali.
All'uopo i possessori dovranno fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

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Comma 1


La maggiore imposta dovuta, in base al precedente art. 2 deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.
Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 4

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Comma 1


Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.
La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo.

Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Napoli, addì 26 luglio 1954

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 148. - CARLOMAGNO