Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La sovrimposta addizionale di lire 1780 al quintale, di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, non è dovuta, a decorrere dal 23 novembre 1956 e fino al 31 ottobre 1958, sulla benzina destinata all'Amministrazione della difesa.
Art. 2-bis
#Comma 1
È altresì concesso il rimborso, nella misura del residuo cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di benzina, superiori ai venti quintali, esistenti, presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.
Sono esclusi dal rimborso il carburante per turboreattori, la benzina avio e quella non assoggettata alla sovrimposta addizionale tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.))
Art. 2-ter
#Comma 1
La istanza, valevole come denuncia ai fini della giacenza, deve contenere:
a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;
b) la località dove si trova l'impianto;
c) la quantità, espressa in peso, della benzina per la quale viene chiesto il rimborso.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta la regolarità della denuncia, provvede alla liquidazione della sovrimposta da rimborsare e trasmette gli atti alla competente intendenza di finanza per la emissione dell'ordinativo di pagamento.))
Art. 2-quater
#Comma 1
1415, è accordato il rimborso della sovrimposta addizionale nella misura di lire 445 al quintale.
Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino a tutto il 31 dicembre 1958, agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445 al quintale, è accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella misura di lire 445 al quintale.))
Art. 2-quinquies
#Comma 1
La disposizione di cui al comma precedente è stabilita in deroga all'art. 24 del Codice penale.))
Art. 2-sexies
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
- TOGNI - MEDICI -
ANDREOTTI - GONELLA
- COLOMBO
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 92. - RELLEVA