Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
1415, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:
"La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958".
Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti articoli:
Comma 3
Comma 4
È altresì concesso il rimborso, nella misura del residuo cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di benzina, superiori ai venti quintali, esistenti, presso ogni deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958.
Sono esclusi dal rimborso il carburante per turboreattori, la benzina avio e quella non assoggettata alla sovrimposta addizionale tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.
Comma 5
Comma 6
La istanza, valevole come denuncia ai fini della giacenza, deve contenere:
a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;
b) la località dove si trova l'impianto;
c) la quantità, espressa in peso, della benzina per la quale viene chiesto il rimborso.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta la regolarità della denuncia, provvede alla liquidazione della sovrimposta da rimborsare e trasmette gli atti alla competente intendenza di finanza per la emissione dell'ordinativo di pagamento.
Comma 7
Comma 8
Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino a tutto il 31 dicembre 1958, agli automobilisti e motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in eccedenza alle quantità ritirate dalle medesime aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445 al quintale, è accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella misura di lire 445 al quintale.
Comma 9
Comma 10
La disposizione di cui al comma precedente è stabilita in deroga all'art. 24 del Codice penale.
Comma 11
Comma 12
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 13
Comma 14
Comma 15
Comma 16
TOGNI - MEDICI - ANDREOTTI
- GONELLA - COLOMBO
Comma 17