Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalita' prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 8 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
L'art. 92 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di brevetto per invenzioni industriali si depositano in Roma presso l'Ufficio centrale brevetti o nei capoluoghi di provincia presso le Camere di commercio, industria e agricoltura.
E' consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti mediante il servizio postale con plico raccomandato, con avviso di ricevimento, diretto all'Ufficio centrale brevetti in Roma.
In tal caso si considera data del deposito quella risultante dal verbale, che deve essere redatto all'atto del ricevimento dal predetto Ufficio con indicazione anche dell'ora dell'avvenuto ricevimento del plico".
Art. 4
#Comma 1
In caso di rivendicazione di priorita' derivante da un precedente deposito di domanda di brevetto effettuato all'estero, il richiedente, se tale rivendicazione non sia stata fatta nella domanda stessa, puo' farla nel termine di due mesi dalla data del deposito in Italia della domanda medesima.
In ogni caso detta rivendicazione dovra' essere effettuata entro il termine di dodici mesi, come previsto dall'art. 4 della Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934, alla quale l'Italia ha aderito per effetto della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.