Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facolta' rispettivamente come segue:
Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9;
Facolta' di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9;
Facolta' di ingegneria, posti di ruolo n. 7".
Art. 4. - E' aggiunto il seguente comma:
"Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo:
Facolta' di lettere e filosofia, posti 2;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2;
Facolta' di ingegneria, posti 2".
Art. 6 - E' soppresso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli aumenti di posti di ruolo e di posti di assistente effettivo, di cui all'art. 1 avranno decorrenza dall'anno accademico 1952-53.
Art. 3
#Comma 1
I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55.
Art. 4
#Comma 1
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.