Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1947-48, presso l'Universita' degli studi di Bari, le seguenti Facolta':
a) Facolta' di lettere e filosofia;
b) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
c) Facolta' di ingegneria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facolta' rispettivamente come segue:
Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9;
Facolta' di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9;
Facolta' di ingegneria, posti di ruolo n. 7. ((2))
In tali sensi s'intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Universita' di Bari di cui al regio decreto 3 settembre 1936, n. 1816, e al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 297.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 30 luglio 1957, n. 732 ha disposto (con l'articolo unico) che "Con effetto dall'anno accademico 1957-58, i ruoli organici dei posti di professori di ruolo assegnati, rispettivamente, alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170,[. . .] sono modificati come appresso:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo: 11;
[. . .]."
Art. 3
#Comma 1
Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Universita' di Bari viene aumentato di lire cinque milioni, in rapporto alle spese di funzionamento delle nuove Facolta'.
Art. 4
#Comma 1
Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, gli organici del personale assistente, tecnico e subalterno dell'Universita' di Bari verranno aumentati del posti occorrenti per le nuove Facolta'.
((Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo:
Facolta' di lettere e filosofia, posti 2;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2;
Facolta' di ingegneria, posti 2)).
Art. 5
#Comma 1
Per le spese di primo impianto delle Facolta' anzidette, lo stato corrispondera' una volta tanto all'Universita' di Bari la somma di lire quarantacinque milioni.
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 23))
Art. 7
#Comma 1
E' riconosciuta, ad ogni effetto la validita' di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Universita' di Bari per l'anno accademico 1946-47.
I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere sono riconosciuti a tutti gli effetti ed avranno termine con l'anno accademico 1950-51. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 gennaio 1952, n. 23 ha disposto (con l'art. 3) che "I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55."